Gli elettori residenti all’estero (A.I.R.E) votano per corrispondenza all’estero in quanto inseriti d’ufficio in uno specifico elenco, salvo la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un’unica consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori A.I.R.E., ai sensi dell’art. 1, comma3, della legge n. 459 del 2001, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. dei decreti d'indizione cioè entro il giorno 31.07.2022 L’opzione dovrà pervenire all’ufficio consolare riferito alla residenza dell’elettore, mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Eventuali opzioni effettuate in occasioni precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Il ministero degli Affari Esteri ha predisposto a, titolo orientativo, un apposito modulo d’opzione che gli elettori A.I.R.E. potranno utilizzare o prendere come riferimento, per formulare l’opzione per l’esercizio di voto in Italia.