Le disposizioni sul
voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla
legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46)
sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità,
tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti
impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a
disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei
portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".
Tali disposizioni si
applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la
relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per le elezioni regionali,
nell'ambito del territorio della regione; per l'elezione suppletiva della
Camera, in uno dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale; per
il comune, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.
L'elettore interessato
deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale
un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto
presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20°
giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16
agosto e lunedì 5 settembre 2022.
La domanda di
ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui
l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere
corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione
sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi
dell'azienda sanitaria locale.
Il certificato medico,
per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di
cui all'art.1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Si richiamano, in
quanto da ritenere applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art.56,
primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, per le elezioni suppletive della
Camera dei deputati, e all'art.41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570,
per le elezioni amministrative, secondo le quali i funzionari medici designati
al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino
al quarto grado di candidati".